Normative per i siti Web Ridurre

Obblighi informativi per le società di capitali

Dal 29 Luglio 2009 l'art 42. della Legge Comunitaria 88 dd. 07/07/2009 - ad integrazione dell'art. 2250 del Codice Civile - obbliga le società di capitali (Società per Azioni, Società in accomandita per azioni e Società a responsabilità limitata) che hanno "…uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" (sito Web, profilo su social network e qualsiasi “spazio virtuale presente nella rete) a pubblicarvi le seguenti informazioni:

  • ragione sociale;
  • sede;
  • ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
  • capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall'ultimo bilancio;
  • se in stato di liquidazione;
  • se società unipersonale.

Ad esempio:

  • Nome azienda S.r.l.;
  • P. IVA: 12345678910 (obbligatoria in Home Page);
  • Sede legale: Via Giuseppe Garibaldi, 1 - 00100 Roma;
  • REA: (RM) 1234567;
  • Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.;
  • Società non in stato di liquidazione;
  • Società costituita da socio unico.

Tali informazioni non devono per forza essere visibili già dalla Home Page ma, comunque, devono essere facilmente rintracciabili nel sito Web.
Le società che dovessero presentare, ad un eventuale controllo, la mancanza dei dati su citati negli ambiti virtuali pertinenti saranno soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2630 CC, variabile da 206,00 Euro a 2.065,00 Euro a carico dell'organo amministrativo societario (amministratore unico, consiglieri di amministrazione, etc…).


Partita Iva nella Home Page del sito Web
Dal mese di dicembre 2006 ogni soggetto che abbia Partita Iva è obbligato a pubblicarla nella Home Page del proprio sito Internet. L'articolo 35 comma 1 e 2 del Dpr 633/72 spazia dai siti ''vetrina'' agli E-commerce, il tutto con l'obiettivo di contrastare possibili truffe ed abusivismo. La mancata esposizione della Partita Iva è sanzionabile con un importo variabile da 258,23 Euro a 2.065,83 Euro.

  
ultimo aggiornamento 25/07/2014 16:38:37